Decreto legislativo 6 settembre 2005
Con il DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 2005, n. 206 è stato introdotto il codice del Consumo, quale risposta alla crescente diffusione dei contratti per adesione, così da prevedere una maggiore tutela per la parte convenzionalmente più debole cioè il consumatore, con l’intera trasposizione della disciplina relativa ai contratti del consumatore negli articoli dal 33 al 38 e relativa abrogazione degli artt.li 1469bis – 1469 sexies del codice civile.-
Ai sensi dell’art. 33 co.1 del Codice del Consumo si definiscono vessatorie quelle clausole che determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.-
La disposizione in esame contiene al comma 2 una elencazione delle clausole che si presumono vessatorie sino a prova contraria:-
a)quelle che hanno ad oggetto o come effetto di escludere o limitare i diritti del consumatore nei confronti del professionista in caso di inadempimento parziale o totale o inesatto di quest’ultimo;
b)di prevedere un impegno definitivo del consumatore, mentre l’esecuzione della prestazione del professionista dipende esclusivamente dalla sua volontà;
c)di imporre al consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo nell’adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente di importo manifestamente eccessivo;
d) di stabilire un termine eccessivamente anticipato rispetto alla scadenza del contratto per comunicare la disdetta al fine di evitare la tacita proroga o rinnovazione.-
L’accertamento in merito alla vessatorietà o meno di una clausola contrattuale compete sempre all’Organo giurisdizionale al quale il consumatore dovrà sempre rivolgersi, al fine di ottenere la declaratoria di nullità della clausola abusiva.-
L’art.34 pone a carico del professionista l’onere di provare che le clausole – o gli elementi di clausola – siano stati oggetto di specifica trattativa con il consumatore; in caso contrario, ne discende la nullità delle stesse, rimanendo il contratto valido per tutto il resto.-
Sono da considerare nulle, in ogni caso e quindi a prescindere dalle intervenute trattative individuali, quelle clausole che abbiano per oggetto o per effetto di:
1) escludere o limitare la responsabilità del professionista in caso di morte o danno alla persona del consumatore, risultante da un fatto o da un’omissione del professionista;
2) escludere o limitare le azioni del consumatore nei confronti del professionista o di un’altra parte in caso di inadempimento totale o parziale o di inadempimento inesatto da parte del professionista;
3) prevedere l’adesione del consumatore come estesa a clausole che non ha avuto, di fatto, la possibilità di conoscere prima della conclusione del contratto.-
La nullità di cui all’art.36 del Codice del Consumo, a differenza della disciplina generale degli artt.li 1341 e 1342C c., si rivolge esclusivamente ai contratti sottoscritti tra un consumatore e un professionista, con l’obiettivo di realizzare una tutela più incisiva nei confronti del contraente debole.-
Al fine di realizzare tale risultato, il legislatore ha previsto l’applicazione di una sanzione diversa e più efficace rispetto a quella prevista dalle norme del codice civile, volta primariamente a riequilibrare il rapporto qualificazione contrattuale apprestando una maggior tutela al consumatore quale contraente debole e al fine di contemperare gli interessi delle parti coinvolte.-
La principale modifica normativa (oltre alla più restrittiva individuazione delle associazioni dei consumatori attivamente legittimate ai sensi dell’art.37) introdotta dal legislatore del Codice del consumo, consiste nella nuova qualificazione del rimedio individuale previsto in materia di clausole vessatorie in termini di nullità, nullità che la rubrica della disposizione individua specificamente come nullità di protezione, al posto della precedente qualificazione ex art.1469quinquies c.c., del rimedio in termini di inefficacia.-
La norma assume particolare rilievo in quanto introduce una forma di nullità che deriva dall’applicazione di una fattispecie a struttura “aperta”, fondata com’è sulla clausola generale del significativo squilibrio, che si traduce in un controllo di merito da parte del giudice sul contenuto negoziale e assume carattere necessariamente negoziale da parte dell’interprete.-
L’art.36, co.2 contiene un elenco di clausole comunque inefficaci, che rappresenta una novità del legislatore italiano rispetto al testo della direttiva comunitaria, ammissibile in virtù dell’art.8 dir.93/13 ove era fatta salva la facoltà dei singoli stati membri di introdurre o mantenere disposizioni di maggior tutela.-
Orbene, il Codice è diviso in sei parti che coprono:
1)le disposizioni generali e i diritti fondamentali;
2)educazione, informazione e pubblicità;
3)disciplina dei rapporti di consumo (contratti);
4)sicurezza e qualità dei prodotti;
5)associazioni dei consumatori e azioni collettive;
6)disposizioni finali e transitorie.
Peraltro, le modifiche introdotte dalla Direttiva Omnibus (recepita nel 2024) hanno rafforzato ulteriormente la protezione, introducendo nuove regole su recensioni online, stabilendo che sono vietate le recensioni false e l’obbligo di trasparenza; su sconti e prezzi, con obbligo di indicare il prezzo precedente; i contratti online e marketplace.
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- Avvocato Giatti




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































