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Emirati, stretta sull’IVA: dal 1° ottobre più controlli sui fornitori

Negli Emirati Arabi Uniti cambia in modo significativo la gestione dell’IVA sugli acquisti aziendali. Dal 1° ottobre 2026 entreranno in vigore nuove regole che impongono alle imprese controlli più approfonditi sui propri fornitori e sulle singole operazioni prima di portare in detrazione l’IVA pagata. La novità è contenuta nella Decisione n. 13 del 2026 della Federal Tax Authority (FTA) e dà concreta applicazione all’articolo 54 bis della normativa IVA, introdotto con la riforma entrata in vigore all’inizio del 2026.

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Il principio alla base dell’intervento è importante: per recuperare l’IVA sugli acquisti non sarà più sufficiente, nei casi interessati, limitarsi alla presenza di una fattura fiscalmente corretta. L’impresa dovrà essere in grado di dimostrare di avere effettuato verifiche ragionevoli sulla validità del fornitore e sull’effettività dell’operazione. Se una transazione risulta collegata a un sistema di evasione fiscale e il cliente sapeva, oppure avrebbe ragionevolmente dovuto sapere, dell’esistenza del rischio, la FTA potrà negare il recupero dell’IVA a monte.

Si tratta di un passaggio rilevante perché trasferisce una parte della prevenzione dell’evasione direttamente all’interno dei processi aziendali. Acquisti, amministrazione, fiscalità e compliance dovranno quindi lavorare in modo più coordinato, documentando le verifiche effettuate e non limitandosi al controllo formale della documentazione fiscale.

Cosa dovranno verificare concretamente le imprese

La nuova disciplina introduce due livelli di controllo: uno riguarda il fornitore, l’altro la singola operazione. La verifica del fornitore deve essere effettuata all’inizio del rapporto commerciale e ripetuta quando siano trascorsi 12 mesi. L’impresa deve controllare l’identità della controparte attraverso documenti e fonti ufficiali, verificare chi sia autorizzato a rappresentarla e accertare l’esistenza di una sede effettiva compatibile con l’attività dichiarata.

La normativa individua inoltre alcuni indicatori di rischio che non devono essere ignorati. Tra questi rientrano frequenti cambiamenti dell’indirizzo del fornitore, variazioni ripetute delle persone che ricoprono ruoli chiave e un volume di operazioni non coerente con le dimensioni o con la storia dell’impresa.

I controlli diventano più approfonditi quando il valore delle forniture ricevute dallo stesso soggetto supera, o si prevede possa superare, 375.000 dirham nell’arco di 12 mesi. In questi casi è richiesta anche una conferma bancaria relativa al conto del fornitore e assume rilievo l’esame di informazioni pubbliche affidabili, comprese recensioni e copertura mediatica, per individuare eventuali elementi che possano far emergere sospetti di evasione fiscale.

Questo punto non significa che una recensione negativa sia sufficiente a considerare un fornitore irregolare. Le informazioni pubbliche diventano piuttosto una componente di una verifica più ampia, che deve essere valutata insieme alla documentazione societaria, bancaria e commerciale disponibile.

Il secondo livello riguarda invece ogni singola fornitura imponibile. L’impresa deve verificare che l’operazione abbia una reale giustificazione commerciale, che prezzi e margini non risultino ingiustificatamente lontani dalle condizioni di mercato e che i beni o servizi acquistati rientrino effettivamente nelle attività autorizzate del fornitore. Nel caso dei beni, devono inoltre essere valutati elementi come provenienza, autenticità e diritto del venditore a disporne. Anche l’eventuale presenza di intermediari deve avere una motivazione commerciale comprensibile.

La detrazione IVA diventa anche una questione di due diligence

La conseguenza più importante della riforma riguarda il modo in cui le aziende dovranno organizzare la propria due diligence fiscale. Dal 1° ottobre non sarà sufficiente conservare fatture e documenti contabili: occorrerà poter ricostruire anche i controlli effettuati prima di accettare la detrazione dell’IVA.

La Decisione richiede infatti una procedura interna scritta che stabilisca chi effettua le verifiche, chi le controlla e chi ne supervisiona l’applicazione. Anche le modalità di pagamento assumono rilievo. Il pagamento elettronico rappresenta il riferimento ordinario, mentre l’utilizzo del contante deve essere sostenuto da una ragione commerciale documentata. Allo stesso modo, pagamenti effettuati a soggetti terzi o verso conti situati fuori dal Paese del fornitore richiedono una spiegazione ragionevole.

È prevista una semplificazione per alcune operazioni di valore inferiore a 10.000 dirham, IVA esclusa. L’esenzione dai controlli non opera però quando il totale delle forniture provenienti dallo stesso soggetto supera, o è previsto che superi, 100.000 dirham nell’arco di 12 mesi. La soglia deve quindi essere valutata considerando il rapporto complessivo con il fornitore e non soltanto il valore della singola fattura.

 

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